Assicurazione Cat Nat per le PMI

Per le piccole e medie imprese italiane la copertura contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni non è più una scelta di prudenza gestionale, ma un obbligo di legge con scadenze ormai alle spalle. L’assicurazione contro i rischi catastrofali, la cosiddetta polizza Cat Nat, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2024 e riguarda tutte le imprese con sede in Italia iscritte al registro delle imprese, a eccezione di quelle agricole, per le quali opera un fondo dedicato. Il regolamento attuativo del gennaio 2025 ne ha definito il perimetro tecnico, mentre il decreto legge 39 dello stesso anno ha scaglionato l’entrata in vigore in base alla dimensione aziendale.

Il calendario, dopo diversi rinvii, si è chiuso. Le grandi imprese hanno dovuto adeguarsi entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di novanta giorni; le medie imprese entro il 1° ottobre 2025; le piccole e microimprese entro la fine del 2025. L’ultima proroga, disposta dal decreto milleproroghe e confermata in sede di conversione, ha spostato il termine al 31 marzo 2026 per una platea circoscritta: micro e piccole imprese della somministrazione di alimenti e bevande, strutture turistico-ricettive e operatori della pesca e dell’acquacoltura. Per tutte le altre il termine era già decorso il 31 dicembre 2025. Chi oggi non è coperto è, semplicemente, fuori tempo massimo.

La polizza deve proteggere le immobilizzazioni materiali impiegate nell’attività d’impresa: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Restano escluse le merci e i veicoli non riconducibili alla nozione di impianti e macchinari, che vanno eventualmente tutelati con coperture separate. La normativa fissa alcuni paletti a garanzia dell’assicurato, tra cui una franchigia o uno scoperto che non può superare il quindici per cento del danno indennizzabile, e massimali graduati in funzione della somma assicurata, con criteri più stringenti per le realtà di dimensioni minori.

Il meccanismo sanzionatorio verso l’impresa è indiretto ma tutt’altro che innocuo. Il mancato adempimento viene valutato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni a valere su risorse pubbliche, comprese quelle erogate proprio in occasione di eventi calamitosi. Un decreto ministeriale del giugno 2025 ha allineato a questo principio l’intera disciplina degli incentivi alle imprese: senza polizza, l’accesso alle misure elencate è precluso anche a chi possiede tutti gli altri requisiti. Sul fronte delle compagnie, l’obbligo a contrarre è presidiato da sanzioni pecuniarie che arrivano a mezzo milione di euro.

I numeri raccontano però un adeguamento ancora parziale. Secondo il monitoraggio dell’autorità di vigilanza, a fine aprile 2026 risultava assicurato il sedici per cento dei quattro milioni e trecentomila soggetti non agricoli potenzialmente interessati, in crescita rispetto al tredici per cento di gennaio. Le polizze attive erano circa seicentottantatremila, in aumento di oltre il quattordici per cento in tre mesi, con quarantacinque compagnie sul mercato. La diffusione resta concentrata tra le imprese medio-grandi, mentre le realtà minori mostrano il tasso di adesione più basso.

Per chi deve ancora provvedere, il percorso passa da un censimento aggiornato dei beni e dei relativi valori di ricostruzione, dalla verifica di eventuali garanzie catastrofali già incluse in una polizza incendio esistente, che spesso vanno solo adeguate ai requisiti di legge, e dal confronto tra più preventivi. Su questo l’autorità di vigilanza pubblica dati sui prezzi effettivi disaggregati per provincia e per valore assicurato, uno strumento utile a capire se l’offerta ricevuta è in linea con il mercato. Il premio dipende in larga misura dall’esposizione sismica e alluvionale del territorio, e in un Paese dove larga parte del tessuto produttivo insiste su aree a rischio elevato la copertura vale ben oltre l’adempimento formale: è ciò che separa un evento estremo da una interruzione definitiva dell’attività.