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Fattura elettronica in vigore, ma niente panico: c’è la fatturazione differita

Come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’area del sito dedicata alla fattura elettronica, con l’obbligo di documento elettronico sono confermate tutte le disposizioni sui tempi di emissione delle fatture.

Si può quindi emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazioni di servizi o della cessione dei beni.

Fattura differita: un proforma per i servizi

Per quel che riguarda le prestazioni professionali, le Entrate hanno ribadito come l’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, preveda la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi. Si può dunque ricorrere a un documento come la “fattura proforma” o “avviso di parcella”, ossia una sorta di memo per il cliente con la somma dovuta. Il documento per essere a norma deve contenere:

  • la descrizione dell’operazione;
  • la data di effettuazione;
  • gli identificativi delle parti contraenti.

Una volta che il cliente avrà effettuato il pagamento sarà emessa la fattura elettronica vera e propria. Il proforma può ovviamente essere consegnato con le consuete modalità, quindi a mano o per posta elettronica, senza alcuna formalità dato che si tratta solo di un documento necessario a ricordare un obbligo di pagamento.

La fattura elettronica vera e propria dovrà comunque essere emessa nei tempi prescritti. Così, ad esempio, per una prestazione effettuata il 7 gennaio, la fattura dovrà essere emessa  entro il  15 febbraio. L’e-fattura dovrà quindi riportare la data in cui è stata effettuata la prestazione di servizi oltre che la data di emissione del documento elettronico.