Assoimprese

PMI e Start Up, i modelli ornamentali non soddisfano i requisiti

E’ stato chiesto al MISE, tramite interpello, se un brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le “privative industriali”. Il MISE ha risposto con un “parere” il 2 gennaio 2018.

Com’è noto, il brevetto ornamentale costituisce un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o un modello in un territorio e per un periodo ben determinato, nonché di impedire che altri producano, vendano o utilizzino il proprio disegno o modello senza autorizzazione. L’ordinamento attribuisce al titolare del disegno o modello innovativo una tutela esclusiva, ovvero il potere di godere e disporre in via esclusiva dei frutti dell’attività innovativa per un certo periodo di tempo così come accade per i titoli brevettuali ottenuti per le invenzioni vere e proprie e per i modelli di utilità, che secondo quanto disposto con il parere MISE n. 111865 del 21/04/2016 soddisfano i requisiti per le start up innovative richiamati dall’art. 25, lett. h) DL 179/2012».

Acquisita sul punto il parere della competente Direzione generale per la Lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, il MISE ha chiarito che l’art. 4 DL 3/2015 prevede tra i possibili requisiti per essere qualificati come pmi innovative la “titolarita’ […] di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale ovvero titolarita’ dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore […]”.
I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono pertanto:

  1. il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
  2. il brevetto per nuova varietà vegetale;
  3. la topografia di prodotto a semiconduttori registrata;

Il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, di cui all’art. 31 e ss. del codice della proprietà industriale e già denominato “brevetto per
modello ornamentale” antecedentemente al recepimento della direttiva 98/71/CE, non appare pertanto ricompreso nel predetto elenco.
Il parere è reso anche con riferimento alle start-up innovative.